Glossario

GARANZIA

La garanzia rilasciata da un Confidi (Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi), in quanto forma tecnica di finanziamento, è classificata dalla Banca d’Italia come Credito di firma, garanzia connessa ad un’operazione di natura finanziaria. La garanzia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell’Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l’adempimento. Mediante la lettera di garanzia, Unionfidi garantisce percentualmente (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente. Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma e indipendente dalla stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate.
Quando il Confidi rilascia una garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile”, le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, l’attivazione della garanzia secondo le modalità previste dal medesimo contratto di garanzia. Nel caso invece in cui il Confidi rilasci una garanzia sussidiaria, le banche e gli intermediari garantiti possono, in caso di inadempimento dell’obbligato principale, escutere la garanzia che liquida la perdita definitiva sofferta dall’intermediario.

FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE

Credito per cassa concesso da una banca nelle forme a revoca o scadenziato. In quest’ultimo caso le durate variano tra i 6 e i18 mesi meno un giorno; le forme tecniche di maggiore utilizzo sono fidi di cassa, fidi per fidejussione, anticipo fatture, anticipi contratti, anticipi import/export, anticipi salvo buon fine e castelletti s.b.f.

FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Credito per cassa concesso da una banca con scadenza superiore e 18 mesi e di norma non superiore a 180 mesi.

LEASING

E’ il contratto attraverso il quale una società acquista un bene strumentale per concederlo in godimento all’utilizzatore, che versa un corrispettivo economico per un periodo al termine del quale potrà restituire il bene o versare la differenza tra il valore del bene e quanto già corrisposto.
Il vantaggio si configura tipicamente nel fatto che l’impresa può disporre di beni strumentali senza anticipare i capitali necessari per il loro acquisto.
Le operazioni di leasing possono essere assistite dalla garanzia del Confidi.

FACTORING

Trattasi di uno strumento complementare rispetto alle fonti di finanziamento bancario. E’ il contratto attraverso il quale la società di factoring fornisce ad un’impresa, dietro pagamento di una commissione, un insieme di servizi che riguardano l’incasso dei crediti, la gestione e l’amministrazione degli stessi, con la possibilità di concedere anticipazioni su di essi prima della loro scadenza. Il vantaggio si configura tipicamente nel fatto che l’impresa può trasformare immediatamente i crediti non ancora scaduti in liquidità. Rispetto al fido bancario, nel quale il credito erogato alla società dipende essenzialmente dalla situazione patrimoniale e dalle garanzie offerte del richiedente, nel factoring il focus dell’analisi creditizia si sposta sul debitore ceduto del soggetto richiedente.

MINIBOND

Con l’emanazione del Decreto c.d. “Sviluppo” si è voluto rivitalizzare il tema dell’ampliamento degli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese al fine di mitigare la posizione finanziaria delle PMI di norma fortemente dipendente dal sistema bancario.
I mini-bond sono emissioni obbligazionarie di medio-lungo termine che le imprese non quotate possono utilizzare per raccogliere capitale sul mercato, beneficiando di una più ampia e differenziata offerta finanziaria in modo simile a quanto operato dalle società quotate.
Possono essere emessi da piccole e medie imprese (da qui il termine mini) che siano assistite in questo processo da advisor finanziari e sponsor, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo della collocazione sul mercato.

CAMBIALI FINANZIARIE

Le cambiali finanziarie beneficiano di un rinnovato interesse derivante dal miglioramento delle condizioni di emissione previsto dai decreti “Sviluppo” e “Crescita” del 2012. Rappresentano uno strumento di finanziamento di breve periodo, con durata compresa tra 30 giorni e 36 mesi, avente la finalità di offrire alle imprese l’opportunità di raccogliere capitale alternativo in affiancamento al tradizionale credito bancario.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

E’ un Fondo di diritto pubblico, istituito ai sensi della L.662/96 e L.266/97 totalmente detenuto dallo Stato. E’ dotato di un organo amministrativo, il Consiglio di Gestione, che delibera la concessione della garanzia o della controgaranzia e la liquidazione delle perdite. Il Fondo di Garanzia ha la finalità di facilitare l’accesso al credito bancario delle Pmi mediante il rilascio a favore delle Banche finanziatrici di garanzie agevolate, nello specifico di:
– Garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate e prontamente attivabili
– Controgaranzie a favore dei Confidi
La quota controgarantita dal Fondo Centrale, prestata dal Confidi, viene qualificata come garanzia dello Stato, con un effetto primario di riduzione del costo di indebitamento. La banca finanziatrice è maggiormente protetta per il rischio assunto in merito alla quota di finanziamento controgarantita, oltre che dal rischio di inadempimento del garante principale.
Esistono limiti di intervento da parte del Fondo e l’impresa deve dimostrare di essere economicamente e finanziariamente sana.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Identificano, conformemente alle Disposizioni vigenti in materia di rilevazione del tasso effettivo globale (TEG), emanate dalla Banca d’Italia, tutti gli oneri e le spese a carico delle imprese per il rilascio della garanzia. Tali voci sono direttamente riferibili alle singole operazioni di finanziamento/affidamento per le quali la garanzia viene rilasciata.

DELIBERA UNIONFIDI

Identifica la comunicazione attraverso la quale Unionfidi porta a conoscenza i soggetti interessati che il processo istruttorio interno si è concluso, positivamente o negativamente.

LETTERA DI GARANZIA

La lettera di garanzia è il documento che viene inviato da Unionfidi alla Banca erogante dopo che sono stati acquisiti i seguenti documenti:
– la delibera bancaria
– la delibera Unionfidi
– la delibera di eventuali contro garanti (FCG)
– il contratto di garanzia
Questo documento consente alla banca di perfezionare l’operazione e rimane acquisito dalla stessa a fondamento del rapporto sottostante.

CO-GARANZIA DI UNIONFIDI

La Cogaranzia è la garanzia prestata da Unionfidi e da un altro Confidi a favore di una PMI al fine di  realizzare un’azione sinergica, a tutto vantaggio del beneficiario, incrementando l’effetto del loro intervento, suddividendo il rischio assunto.

CONTRO-GARANZIA DI UNIONFIDI

In virtù di appositi accordi, Unionfidi rilascia una controgaranzia a valere sulla garanzia diretta prestata ad un’impesa socia da un altro Confidi, che riassicura il rischio assunto.

MEDIATORE CREDITIZIO

Il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore deve essere iscritto in un apposito elenco (Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi – OAM), previa verifica della sussistenza di una serie di requisiti. Unionfidi, nell’espletamento della sua attività, può avvalersi di mediatori creditizi nella loro funzione di “distributori” del prodotto garanzia nei territori non ancora direttamente presidiati.