Essere Socio di Unionfidi

Le presenti indicazioni non sono esaustive e per esse si rimanda alla lettura di Statuto e Regolamento di Unionfidi

ASSOCIAZIONE (art. 4, 6, 7 dello Statuto)
L´associazione ad Unionfidi si verifica con la delibera di ammissione alla Cooperativa da parte del Consiglio di Amministrazione, al quale deve essere indirizzata domanda scritta.
Possono essere ammessi come soci:

Possono inoltre divenire soci, in numero complessivamente inferiore alle PMI socie, le grandi imprese non finanziarie, gli enti pubblici e privati, i professionisti.
Con l´accoglimento della domanda e l´acquisto del previsto numero di azioni di Unionfidi, il socio viene iscritto al libro-soci e può quindi fruire dei servizi offerti da Unionfidi.

All´atto della concessione della garanzia, il socio è inoltre tenuto a versare al Confidi commissioni sulle operazioni assistite da garanzie nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle spese di istruttoria e di gestione, del rischio di credito e delle esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società.

L´associazione e la richiesta di intervento in garanzia di un finanziamento vengono seguite da un Gestore Unionfidi, presso l´impresa interessata.
Per fissare un appuntamento è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo affari@unionfidi.com oppure telefonare al gestore competente per area.

RECESSO (art. 9 dello Statuto)
Il recesso del socio, ai sensi dell´art. 2532 c.c., è ammesso esclusivamente qualora il socio non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti: le modificazioni dell´oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell´attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all´estero, la revoca dello stato di liquidazione, l´eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell´azione in caso di recesso, le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata ad Unionfidi con lettera raccomandata o PEC; la richiesta viene esaminata, ed eventualmente deliberata, dal Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento.

ESCLUSIONE (art. 10 dello Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione delibera l´esclusione del socio dal Confidi qualora:

  • sia sottoposto a procedura concorsuale
  • perda i requisiti di ammissioni previsti all’art. 4
  • non abbia pagato le azioni sottoscritte
  • non versi i contributi o le commissioni previsti e/o le azioni sottoscritte

L´esclusione del socio può essere altresì deliberata in caso di escussione della garanzia prestata dal Confidi in relazione ai finanziamenti concessi.

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI (art. 11 dello Statuto)
In caso di recesso o esclusione, al socio viene rimborsato esclusivamente il valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale – il sovrapprezzo azioni rimane acquisito da Unionfidi. Il pagamento avviene entro 180 giorni dall´approvazione del Bilancio in cui si è verificato il recesso o l´esclusione.