ASSOCIAZIONE
Le presenti indicazioni non sono esaustive e per esse si rimanda alla lettura di Statuto e Regolamento di Unionfidi
ASSOCIAZIONE (art. 4, 6, 7 dello Statuto)
L´associazione ad Unionfidi si verifica con la delibera di ammissione alla Cooperativa da parte del Consiglio di Amministrazione, al quale deve essere indirizzata domanda scritta.
Possono essere ammessi come soci:
La grande impresa è ammissibile, purchè rientrante nei limiti dimensionali previsti dagli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI).
Con l´accoglimento della domanda e l´acquisto del previsto numero di azioni di Unionfidi, il socio viene iscritto al libro-soci e può quindi fruire dei servizi offerti da Unionfidi.
All´atto della concessione della garanzia, il socio è inoltre tenuto a versare ad Unionfidi commissioni sulle operazioni assistite da garanzie nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle spese di istruttoria e di gestione, del rischio di credito e delle esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società.
L´associazione ad Unionfidi e la richiesta di intervento in garanzia di un finanziamento, vengono seguite da un Gestore Unionfidi, presso l´impresa interessata.
Per fissare un appuntamento è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo affari@unionfidi.com oppure telefonare al gestore competente per area.
RECESSO (art. 9 dello Statuto)
Il recesso del socio è ammesso con preavviso di 90 giorni dopo che siano decorsi almeno 2 anni dall´ingresso nella Cooperativa. La richiesta, con lettera raccomandata, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento
ESCLUSIONE (art. 10 dello Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione delibera l´esclusione del socio dalla Società qualora:
- sia sottoposto a procedura concorsuale, abbia cessato l´attività o sia stato messo in liquidazione
- perda i requisiti di ammissione
- non versi i contributi previsti e/o le azioni sottoscritte
L´esclusione del socio è altresì deliberata in caso di escussione della garanzia prestata da Unionfidi in relazione ai finanziamenti concessi.
LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI (art. 11 dello Statuto)
In caso di recesso o esclusione, al socio viene rimborsato esclusivamente il valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale - il sovrapprezzo azioni rimane acquisito da Unionfidi. Il pagamento avviene entro 180 giorni dall´approvazione del Bilancio in cui si è verificato il recesso o l´esclusione.